Agenzia 3D Immobiliare Lucca
Martedì, 30 Settembre 2025
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Menu Format

Notizie sul mercato immobiliare di Lucca, info sulla compravendita, la locazione, mutui ed adempimenti normativi in un panorama immobiliare Italiano

Guida alla Compravendita - Format News


Agenzia delle Entrate, Circolare del 13/02/2007 n. 8.
Pubblicato da agenzia3d 10/02/09 11:32am in Guida alla Compravendita
Oggetto:
Applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nel contratto di permuta
immobiliare. Testo:
Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.P.R. 31
ottobre 1990, n. 347, "Le formalita' di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono
soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo
unico e della allegata tariffa.".
L'articolo 2 del medesimo testo unico stabilisce che "L'imposta
proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile
determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle
successioni e donazioni.".
Si ricorda, in merito, che ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera
b) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la base imponibile per le
permute e' costituita "dal valore del bene che da' luogo all'applicazione
della maggiore imposta".
Occorre precisare che il presupposto per l'applicazione dell'imposta
ipotecaria e' la "formalita' di trascrizione", che e' unica anche con
riferimento al negozio giuridico della permuta di beni immobili. Invero, dal
disposto dell'articolo 17, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 52,
secondo cui "ciascuna nota (di trascrizione) non puo' riguardare piu' di un
negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la
trascrizione...", si evince che oggetto della trascrizione e' il negozio
giuridico nella sua unita', a nulla rilevando la circostanza che il relativo
oggetto sia costituito da uno o piu' immobili.
Pertanto, e' da ritenere che la permuta, in quanto unico negozio
giuridico, dia luogo ad un'unica formalita', per la quale e' dovuta
l'imposta ipotecaria calcolata su una base imponibile pari al valore del
bene che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta.
A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento
all'imposta catastale, correlata alla diversa formalita' della voltura
catastale.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del citato D.P.R.
n. 347 del 1990 "le volture catastali sono soggette all'imposta del dieci
per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari
determinato a norma dell'articolo 2" del medesimo decreto, sopra riportato.
Deve al riguardo osservarsi che il negozio giuridico della permuta
immobiliare da' luogo a due distinte volture catastali (una per ciascun
immobile); di conseguenza, ciascuna di esse e' autonomamente soggetta a
tassazione ai sensi del sopra citato articolo 10.
Posto che ogni voltura si riferisce ad un solo bene immobile, non
trova invero applicazione il prima citato articolo 43 del D.P.R. n. 131 del
1986; il rinvio operato alle regole di determinazione della base imponibile
dell'imposta di registro deve quindi intendersi esclusivamente riferito
all'articolo 51 del D.P.R. n. 131, a norma del quale "per gli atti che hanno
per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari (...) si intende per
valore il valore venale in comune commercio".
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.

Fonte: Agenzia delle Entrate.



Disclaimer:: Questo Sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità: non può pertanto essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Eventuali testi, marchi e immagini relative sono protette da copyright e sono proprietà dei rispettivi autori. Qualora gli autori o i detentori di diritti volessero rimuovere il materiale di loro proprietà eventualmente presente su questo sito basta che lo richiedano scrivendo a admin@ agenzia3d.it e provvederemo immediatamente alla rimozione. Gli articoli, le citazioni e/o i riassunti, sentenze e/o norme giuridiche, sono prese da pubblicazioni on-line, Blogs, articoli e o citazioni pubblicati su internet e vengono inseriti in questo spazio da Agenzia 3D immobiliare s.n.c. al solo scopo informativo e declina ogni responsabilità in merito agli eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare da possibili errori o imprecisioni dei contenuti, ovvero dal mancato aggiornamento delle informazioni, soprattutto laddove i contenuti informativi siano assunti dall’utente a fondamento di decisioni circa iniziative o attività di carattere economico o finanziario. Dato il carattere libero dell’accesso al Sito queste notizie, testi, marchi e immagini non possono in alcun modo costituire aspettativa o diritto di alcun genere negli utenti e nei confronti di terzi.
Powered by N-13 News